Chi sono i soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette?
L’art. 35 del D.lgs 231/07 impone ai soggetti obbligati di segnalare all’UIF, le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa“.
Le categorie dei soggetti su cui ricade tale obbligo sono ampia ed eterogenea. Ad esempio, sono ricompresi:
- intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari,
- determinate tipologie di professionisti nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria;
- centri elaborazione dati;
- altri operatori non finanziari,
- prestatori di servizi di gioco,
- società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari (elencati all’art. 3 del decreto).
Le pubbliche amministrazioni hanno obbligo di segnalazione?
Le pubbliche amministrazioni hanno tecnicamente l’obbligo di “comunicazione”.
E’ importante considerare che Anche le PPAA svolgono un ruolo attivo nel contrasto al riciclaggio.
Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 231/2007 le PPAA sono, infatti, tenute a comunicare all’Ufficio di Informazione Finanziaria i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale con riferimento a:
- procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
L’Unità di Informazione Finanziaria ha più volte posto l’accento sul fenomeno del riciclaggio connesso al possibile uso improprio di fondi pubblici stanziati dallo Stato per dare attuazione al PNRR. Con differenti comunicazioni (31 maggio 2021 e 11 aprile 2022) l’Ufficio di Informazione Finanziaria ed anche recentemente con la comunicazione del 31 maggio 2022 ha richiamato, tra gli altri, alcuni dei possibili rischi connessi all’attuazione del PNRR e i profili di anomalia connessi. Non a caso, pertanto, la normativa antiriciclaggio prevede che le PPAA debbano adottare:
- procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, e idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio,
- misure necessarie a mitigare il menzionato rischio.
Come comprendere se un’operazione o un determinato comportamento è sospetto?
Il sospetto è generico o prevede una valutazione?
Sono disponibili schemi di anomalia?
Il sospetto può essere desunto:
- da caratteristiche, entità e natura delle operazioni;
- dal collegamento o frazionamento;
- da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti.
Il sospetto si fonda su una valutazione concreta di tutti gli elementi conosciuti e conoscibili a disposizione dei segnalanti ed acquisiti nell’ambito dell’attività svolta e/o del conferimento di un incarico.
Naturalmente tali valutazioni sono da documentare opportunamente.
Per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, sono stati predisposti schemi e modelli rappresentativi di comportamenti anomali, e indicatori di anomalia.
E’ importante conoscere e comprendere pienamente le motivazioni razionali e tecniche che hanno determinato la valutazione di un comportamento o un’operazione come anomala. Senza una conoscenza adeguata non sarà possibile applicare compiutamente le procedure interne finalizzate al rispetto degli obblighi AML.
Quando devono essere effettuate le segnalazioni?
Le modalità sono le medesime per tutti i soggetti obbligati?
Le segnalazioni devono essere effettuate:
- senza ritardo (art. 35, comma 1),
- ove possibile prima di eseguire l’operazione (art. 35, comma 2).
Le modalità di segnalazione, pur partendo da logiche comuni hanno delle diversificazioni per intermediari finanziari e per altri soggetti.
Le segnalazioni di operazioni sospette comportano violazioni privacy, del segreto professionale o di altre norme?
Le segnalazioni effettuate per le finalità previste dalla normativa, non costituiscono violazione non comportano responsabilità di alcun tipo (art. 35, comma 4).
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