Cambi in vista nella formazione antiriciclaggio

La vigente disciplina antiriciclaggio prescrive un obbligo di formazione per il soggetto obbligato e per i suoi collaboratori. La necessità di una “formazione continua” costituisce uno dei punti caratterizzanti anche della proposta di Regolamento antiriciclaggio presentata dalla Commissione Ue il 20 luglio 2021. Capacità, conoscenze e competenze dei dipendenti dovranno essere sottoposti ad una valutazione del “Compliance Officer”. Analizziamo nel dettaglio le prospettive di riforma con specifico riferimento alla formazione.

Acton plan: Il rafforzamento dell’azione di contrasto al riciclaggio

In seguito all’adozione, nel maggio 2020, del Piano d’Azione per una politica globale dell’Unione in tema di antiriciclaggio, il 20 luglio 2021 la Commissione UE ha presentato al Parlamento e al Consiglio Europeo un pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare le norme dell’UE in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Le quattro proposte legislative (c.d. single rule book) riguardano:
1. un regolamento che contiene un codice unico dell’Unione in materia AML/CFT con norme,      direttamente applicabili, anche in tema di adeguata verifica della clientela, titolarità effettiva e attività virtuali (cripto-assets);
2. un regolamento che istituisce l’autorità europea in materia AML/CFT (c.d. AMLA);
3. una direttiva da recepire negli ordinamenti degli Stati membri contenente disposizioni anche in tema di autorità nazionali di vigilanza;
4. una revisione del regolamento (UE) 2015/847 sui trasferimenti di fondi anche ai fini di un completo tracciamento delle cripto-attività.

La proposta di regolamento della Commissione UE

La strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza per il 2020-2025 ha sottolineato l’importanza di rafforzare il quadro normativo dell’UE per proteggere i cittadini europei dal terrorismo e dal crimine. Nella proposta di codice unico dell’Unione in materia AML/CFT sono inserite, tra l’altro, misure che mirano ad armonizzare il quadro normativo Europeo prevedendo che tutte le regole antiriciclaggio siano incluse in un Regolamento piuttosto che da una Direttiva.
La proposta non si limita però a trasferire disposizioni dall’attuale Direttiva AML/CFT ad un Regolamento, ma apporta alcune modifiche sostanziali al fine di realizzare un maggiore livello di convergenza nell’applicazione di AML/CFT in tutta l’UE. In particolare nel confermare l‘obbligo per i soggetti obbligati di dotarsi di una politica per identificare/valutare e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo cui sono esposti, attraverso un approccio basato sul rischio, si mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
– mitigare i rischi nuovi ed emergenti, l’elenco dei soggetti obbligati è am-pliato per includere i fornitori di servizi per le cripto-attività ma anche altri settori quali le piattaforme di crowdfunding e gli operatori che prestano servizi di migrazione;
– garantire un’applicazione coerente delle norme in tutto il mercato interno, sono chiariti gli obblighi e i requisiti relativi a politiche, controlli e procedure interni, anche nel caso dei gruppi, e le misure di adeguata verifica della clientela sono rese più dettagliate, con obblighi più chiari in funzione del li-vello di rischio del cliente;
– garantire l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica ai paesi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell’Unione;
– chiarire gli obblighi relativi alle persone politicamente esposte in particolare per quanto riguarda la definizione di persona politicamente esposta;
– semplificare gli obblighi in materia di titolarità effettiva per garantire un adeguato livello di trasparenza in tutta l’Unione e sono introdotti nuovi ob-blighi in relazione ai fiduciari e ai soggetti stranieri per mitigare il rischio che i criminali si nascondano dietro livelli intermedi;
– orientare più chiaramente la segnalazione di operazioni sospette, sono chiariti gli indicatori di rischio che fanno sorgere sospetti, mentre gli obbli-ghi di comunicazione e la condivisione di informazioni tra privati rimangono immutati;
– introduzione, al fine di garantire la piena coerenza con le norme dell’UE in materia di protezione dei dati, di obblighi in relazione al trattamento di de-terminate categorie di dati personali ed è previsto un termine più breve per la conservazione dei dati personali;
– mitigare l’abuso degli strumenti al portatore sono rafforzate ed è inserita una disposizione che limita l’uso di denaro contante per le operazioni di im-porto elevato, alla luce del comprovato scarso effetto dell’attuale approccio che fa affidamento sui soggetti che commerciano beni per l’attuazione de-gli obblighi in materia di AML/CFT in relazione ai pagamenti in contanti di importo elevato.
I soggetti obbligati devono adottare tutte le misure a livello dirigenziale per attuare politiche, controlli e procedure interni, compresa la nomina di un apposito responsabile per la funzione di controllo della conformità.

Politiche, controlli e procedure interne

La previsione per i soggetti obbligati di adottare una politica per individuare, valutare e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti, attraverso un approccio basato sul rischio, si basa sulla legislazione vigente dell’UE in materia di AML/CFT, ma fornisce maggiore chiarezza sulle prescrizioni. I soggetti obbligati, infatti, devono adottare tutte le misure a livello dirigenziale per attuare politiche, controlli e procedure interni, compresa la nomina di un apposito responsabile per la funzione di controllo della conformità, e garantire che il personale responsabile sia adeguatamente formato. Sono chiariti l’obbligo di assegnare un membro del personale al ruolo di responsabile per la funzione di controllo della conformità e i compiti relativi a tale ruolo.

La “formazione” nella proposta di regolamento

In tale contesto una particolare attenzione è stata rivolta al tema della formazione in quanto le modifiche in tema di AML non possono essere gestite in modo efficiente esclusivamente dall’alto. Il personale deve, infatti, comprendere appieno le proprie responsabilità e interiorizzare il tipo di buona pratica che deve contribuire a garantire che procedure e controlli siano applicati con prudenza. Questo approccio suggerirà, probabilmente, la necessità di ripensare alle procedure di reclutamento e ai programmi di formazione e tutoraggio. La consapevolezza sarà quindi indispensabile e l’ignoranza non avrà scuse .
Nello specifico l’art. 7, 2 comma, della proposta di regolamento prevede che nelle politiche, nei controlli e nelle procedure sia inclusa: “..f) una politica in materia di formazione dei dipendenti e, se del caso, degli agenti e distributori in merito alle misure poste in essere dal soggetto obbligato per conformarsi agli obblighi del presente regolamento…”.
Tutte le politiche, i controlli e le procedure interne (anche con riferimento alla formazione) “..dovranno essere registrati per iscritto..”. L’alta dirigenza del soggetto obbligato dovrà approvare tali politiche, controlli e procedure.
L’art. 10 enfatizza, inoltre, il riferimento alla formazione evidenziando la necessità di conseguire la consapevolezza degli obblighi, infatti viene evidenziato che i soggetti obbligati debbano adottare misure per “..garantire che i loro dipendenti la cui funzione lo richiede, nonché i loro agenti e distributori, siano a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente regolamento e delle politiche, dei controlli e delle procedure interni in vigore presso il soggetto obbligato, anche in relazione al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento. Le misure…comprendono la partecipazione dei dipendenti a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le operazioni che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi. Tali programmi di formazione sono debitamente documentati…”.

Un’ulteriore novità: la valutazione delle competenze

La proposta di regolamento non si limita ad indicare solo la necessità di garantire un’adeguata formazione per permettere il raggiungimento della consapevolezza degli obblighi in materia di AML/CFT. L’articolo 11 – Integrità dei dipendenti offre una nuova lettura dell’importanza della formazione, rafforzandola ulteriormente, laddove afferma “…Qualsiasi dipendente di un soggetto obbligato cui siano affidati compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato al presente regolamento … è sottoposto a una valutazione approvata dal responsabile per la funzione di controllo della conformità in relazione a:
a) capacità, conoscenze e competenze individuali per svolgere le proprie funzioni in maniera efficace…”.
Appare evidente che non basterà formare i dipendenti con compiti connessi alla conformità in tema di AML/CFT, ma occorrerà:
1. verificare in concreto che abbiano le capacità, conoscenze e competenze individuali per svolgere le funzioni ad esse demandate;
2. determinare gli elementi si quali si basa la valutazione, che devono essere approvati dal responsabile per la funzione di controllo della conformità.
Questo nuovo approccio lascia spazio per valutare con estremo interesse eventuali percorsi di verifica che tengano conto di certificazioni delle competenze affidati ad enti terzi che possono offrire la garanzia di valutazioni basate su standard uniformi, preventivamente approvati e conosciuti.

Dott. Gaetano Mastropierro
Consulente compliance integrata (privacy, antiriciclaggio, responsabilità amministrativa degli enti), DPO.
Dott. Alfredo Sanfelice
Consulente compliance integrata (privacy, antiriciclaggio, responsabilità amministrativa degli enti), DPO. 

 

 

Per chi fosse interessato a percorsi formativi antiriciclaggio, anche nella prospettiva della certificazione delle competenze, può consultare il sito di MTS Consulenze https://www.espertocompliance.it/corsi-e-eventi

 


Note

[1] Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno dato il loro appoggio al piano definito dalla Commissione. Nella sua risoluzione del 10 luglio 2020, il Parlamento Europeo ha accolto con favore la revisione dell’assetto istituzionale AML/CFT dell’UE. Il 4 novembre 2020 il Consiglio ECOFIN ha adottato conclusioni a sostegno di ciascuno dei pilastri del piano d’azione.

Nell’occasione la Commissione si era impegnata ad adottare misure per rafforzare le norme dell’UE definendo sei priorità (o pilastri):
1. Garantire un’efficace attuazione del quadro normativo AML/CFT dell’UE esistente,
2. Istituzione di un codice unico dell’UE in materia di AML/CFT,
3. Realizzazione della vigilanza AML/CFT a livello dell’UE,
4. Istituzione di un meccanismo di supporto e cooperazione per le FIU,
5. Applicazione delle disposizioni di diritto penale a livello dell’UE e scambio di informazioni,
6. Rafforzare la dimensione internazionale del quadro AML/CFT dell’UE.

[2] Comply Advantage 6AMLD: Looking Ahead to the 6th EU Anti-Money Laundering Directive https://complyadvantage.com/resource-hub/type/reports/6amld-report-linkedin/