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ANTIRICICLAGGIO PER GLI “OPERATORI NON FINANZIARI” E PER I “PRESTATORI DEI SERVIZI DI GIOCO”
Chi sono gli “operatori non finanziari” obbligati agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio?
Rientrano nella categoria degli operatori non finanziari:
- I prestatori di servizi relativi a società e trust (ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c) del D.Lgs 231/07);
- I soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta (di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro);
- I soggetti che conservano o commerciano opere d’arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;))
- Gli operatori professionali in oro (di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7);
- Gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;
- I soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;
- I soggetti che esercitano attività di mediazione civile (ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- I soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, (in presenza della licenza di cui all’articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB);
- I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale; i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Quali sono gli adempimenti che devono attuare?
Gli “operatori non finanziari” sono soggetti ai medesimi obblighi e ai medesimi adempimenti di tutti i soggetti obbligati di cui all’art. 3 del D.Lgs 231/07.
Una separata ma analoga disciplina è prevista per i ccdd “compro oro” dal D.Lgs 92/2017. Per detti soggetti vigono infatti obblighi di identificazione della clientela, tracciabilità delle operazioni, conservazione, segnalazione di operazioni sospette ed iscrizione all’apposito registro istituito presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
Per i compro oro le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l’utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l’acquisto o la vendita dell’oggetto prezioso usato siano effettuati con un’unica operazione o con più operazioni frazionate. Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell’esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all’utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.
Chi sono i “prestatori di servizi di gioco” obbligati agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio?
Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:
- Gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- Gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- I soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Quali sono gli adempimenti che gli operatori dei servizi di gioco devono attuare?
Per gli operatori dei servizi di gioco la vigente disciplina prevede disposizioni aggiuntive e specifiche in tema di:
- registro dei distributori ed esercenti: istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- misure di mitigazione del rischio: Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell’attività svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno:
- l’individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalità e correttezza dei loro comportamenti;
- la verifica e il controllo dell’osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- l’adozione e l’osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare: 1) la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili; 2) i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarità o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Specifiche obblighi sono previsti peraltro per le VLT;
- la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli;
- adeguata verifica: Gli operatori di gioco on line procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all’apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Ferma la responsabilità del concessionario, in ordine all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attività di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. I distributori ed esercenti di gioco su rete fisica procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l’importo dell’operazione effettuata.
- Conservazione: Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative: a) ai dati identificativi conferiti dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco; b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonche’ al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati; c) all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell’operatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all’operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. I medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II, del D.lgs 231/07.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica l’osservanza degli adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza.
In che modo MTS consulenze può supportarmi?
MTS consulenze ha sviluppato un servizio che aiuta il cliente a realizzare un modello di gestione efficace, adeguato alla sua complessità e alle esigenze specifiche, potendo modulare i servizi in base alle richieste ed alle necessità concrete.
I nostri servizi comprendono:
Presso il cliente o tramite interviste per mezzo di sistemi di web conference vengono valutati gli elementi documentali e le procedure adottate dal cliente.
Al termine delle attività di verifica, che prevedono anche audit a campione di alcune valutazioni del rischio cliente, oltre che della valutazione di studio e delle procedure e prassi adottate viene consegnata al Cliente una relazione che evidenzia lo stato di conformità riscontrato
La relazione viene discussa con il Cliente e può essere utilizzata per predisporre un piano di supporto personalizzato.
Il servizio prevede la realizzazione del Manuale delle Procedure antiriciclaggio adeguato alla specifica realtà.
A seguito di una preliminare ricognizione della struttura organizzativa dello studio professionale/altro soggetto obbligato e dei principali processi di lavoro svolti, vengono definite le procedure da adottate per implementare le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dalla vigente disciplina antiriciclaggio. Le menzionate procedure, sviluppate considerando il risk based approach e il principio dell’accountability, tengono anche conto delle indicazioni fornite dagli Organismi di Autoregolamentazione specifici per le diverse realtà professionali.
In allegato al Manuale è acclusa, altresì, una ricca modulistica e una serie di schemi entrambi necessari per gli adempimenti antiriciclaggio.
Viene fornito il supporto professionale per l’adeguamento della struttura alla normativa e il successivo mantenimento del livello di compliance raggiunto.
Ogni percorso di conformità si svolge attraverso visite periodiche presso la sede del cliente o in web conference e tiene conto della dimensione, della struttura organizzativa e del livello di compliance dello Studio.
A seconda delle richieste le attività possono prevedere:
- la revisione della modulistica in uso o la predisposizione e la fornitura di modulistica specifica
- il supporto nella redazione, aggiornamento ed adeguamento del manuale delle procedure antiriciclaggio di Studio.
- la fornitura di semplici strumenti:
o per l’autovalutazione del rischio dello Studio o del particolare soggetto obbligato
o per la valutazione del rischio clienti ai fini della tipologia di adeguata verifica da adottare e di studio - la verifica periodica delle procedure adottate per valutare la conformità alle novità normative ed alla prassi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
- gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del manuale delle procedure antiriciclaggio
Il servizio di Audit periodico consente ad un soggetto terzo di verificare il rispetto del sistema dei controlli interni e delle procedure entrambi finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT. All’esito sono segnalate al cliente eventuali non conformità riscontrate e suggerite azioni di cambiamento o miglioramento.
Offriamo la possibilità di istituire la funzione antiriciclaggio all’interno della struttura del Cliente, assumendo l’incarico di Responsabile Antiriciclaggio (RA) dello Studio/Società.
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono tenuti per legge, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del D. Lgs. n. 231/2007, ad adottare adeguate misure di formazione del personale e dei collaboratori, al fine di garantire un percorso di apprendimento finalizzato a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Grazie agli strumenti, ai supporti e, soprattutto, alle competenze acquisite sul campo i professionisti della MTS consulenze ti potranno aiutare ad ottenere e mantenere la piena conformità.
Perché affidarsi a noi
Tre caratteristiche che fanno la differenza
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Disponiamo di strumenti di lavoro innovativi, sviluppati negli anni, in grado di rendere le nostre azioni più efficienti ed efficaci.
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Il nostro personale, grazie alle specifiche competenze,
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