Nella seguente sintesi sono riportati alcuni spunti previsti al provvedimento 1° agosto 2023 di Banca d’Italia.
Tra le varie innovazioni il provvedimento 1° agosto 2023 di Banca D’Italia impone l’obbligo per gli Enti vigilati di nominare tra i componenti dell’Organo di Amministrazione un esponente responsabile AML.
L’esponente responsabile per l’antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il destinatario è esposto, ai fini dell’esercizio delle rispettive attribuzioni.
I destinatari del provvedimento dettagliano, nella policy antiriciclaggio, le ipotesi di conflitto di interessi e le misure atte a prevenirli e mitigarli nonché i requisiti dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio.
La policy indica inoltre i criteri con i quali viene verificata la disponibilità di tempo necessaria per l’efficace svolgimento dell’incarico (6-ter).
I destinatari nominano l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio al primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore del presente provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2026
Oltre alla giusta collocazione in ambito funzionale e organizzativo, la nuova figura “Esponente Responsabile Antiriciclaggio” deve essere individuata tra soggetti competenti e con adeguate conoscenze in ambito AML.
Si precisa che si tratta di faq che richiamano alcuni dei temi riferibili a queste attività.
Funzione Natura dell’incarico, e competenze.
Come previsto dalla nuova “Sezione III-bis. Esponente responsabile per l’antiriciclaggio” del provvedimento citato:
- L’incarico ha natura esecutiva.
- In casi debitamente motivati sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe del destinatario l’incarico può essere attribuito al direttore generale, a condizione che sia preservata l’efficacia della funzione dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio.
- L’esponente responsabile per l’antiriciclaggio:
- a) possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera;
- b) dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti.
L’esponente responsabile per l’antiriciclaggio:
– monitora che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche del destinatario e dei rischi cui esso è esposto;
– coadiuva l’organo con funzione di supervisione strategica nelle valutazioni concernenti l’articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio, ivi compresa l’eventuale scelta di assegnare la responsabilità della funzione antiriciclaggio allo stesso esponente responsabile per l’antiriciclaggio, secondo quanto previsto nella Parte Terza del provvedimento Sezione I, paragrafo 1.3;
– assicura che gli organi aziendali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dal
responsabile della funzione antiriciclaggio nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le
Autorità;
– informa gli organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l’antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;
– verifica che il responsabile della funzione antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei propri compiti, disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e sia informato su eventuali carenze relative all’antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle autorità di vigilanza;
– assicura che le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio siano valutate dall’organo con funzione di gestione.
Ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali, i destinatari che devono nominare un
componente dell’organo di amministrazione quale esponente responsabile per l’antiriciclaggio sono:
a) le banche
b) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
c) le società di gestione del risparmio (SGR);
d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
f) gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB;
g) gli istituti di moneta elettronica;
h) gli istituti di pagamento;
i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo ( 1 );
j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231( 2 );
k) le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB;
l) abrogato
m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell’articolo 111 TUB; n) Poste Italiane S.p.a., per l’attività di bancoposta;
o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
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